La Corte di Cassazione continua nell’opera di catalogazione delle cause d’invalidità delle deliberazioni delle assemblee di condominio. Con la sentenza n. 10344 del 5 maggio 2009, il Supremo Collegio ha considerato annullabili, e non nulle, le decisioni assunte dall’assemblea condominiale che si sia riunita in giorno diverso da quello indicato nel’avviso di convocazione o che abbia deliberato su argomenti non indicati nell’ordine del giorno.
Il tutto in coerenza con l’arcinota pronuncia n. 4806 del 2005 delle Sezioni Unite, che sono intervenute per dirimere quel contrasto dottrinario – giurisprudenziale relativo ai vizi delle delibere condominiali e ai riflessi in materia d’impugnazione delle stesse.
Al fine comprendere perché sia importante che ognuna delle pronunce successive a quelle delle Sezioni Unite si conformi al principio di diritto espresso dal giudice nomofilattico, è utile chiarire quale sia il regime d’impugnazione preveduto dal codice civile. A norma dell’art. 1137, secondo comma, c.c. “contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all’autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità stessa”. Il successivo terzo ed ultimo comma, disciplinando la tempistica dell’impugnazione, stabilisce che “il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti), entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti”.
Si tratta di una disciplina che ictu oculi appare lacunosa. Nel corso degli anni dottrina e giurisprudenza hanno delineato le varie cause d’invalidità inquadrandole nell’ambito degli istituti della nullità e dell’annullabilità. Le differenze sostanziali delle due patologie dell’atto si riverberano anche sulla tempistica per la proposizione del ricorso; infatti, una deliberazione nulla è impugnabile in ogni tempo, quella annullabile nel termine previsto dal terzo comma dell’art. 1137 c.c. La mancanza di una disciplina positiva che regolamentasse le diverse conseguenze scaturenti dalle differenti cause d’invalidità, nonché l’assenza di una espressa catalogazione di tali cause ha comportato un’intuibile incertezza nella materia. E’ evidente che un’elencazione delle cause d’invalidità delle delibere non potesse far altro che giovare all’attività dell’interprete e degli addetti ai lavori.
La decisione in commento, ad esempio, è relativa a delle questioni che, fino all’intervento delle Sezioni Unite, era dubbio se rientrassero tra quei vizi sostanziali che comportavano nullità delle decisione dell’assise condominiale, in quanto attinenti alla regolare costituzione dell’assemblea o tra quei vizi formali attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea stessa.
Con la decisione n. 4806 del 2005 si è affermato che “sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all’oggetto”; sono, invece, annullabili “le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all’oggetto”(così Cass. 7 marzo 2005 n. 4806).
In sostanza, lo svolgimento di un’assemblea in un giorno diverso da quello previsto e la deliberazione su argomenti non inseriti nell’ordine del giorno rientrano tra quei vizi “attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea“ che comportano l’annullabilità della relativa delibera.
Tale orientamento, come si è detto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza in esame. Avv. Alessandro Gallucci
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