Il basel committee on baking supervion con la c.d. Basilea 2 avvero la normativa concenente l’deguatezza patrimoniale delle banche, ha inciso profondamente sui criteri di concessione del credito. L’accordo, che diverra’ pienamente operativo dal 1 gennaio 2007, ha innovato sostanzialemnte la Basilea I risalente al 1988, recepita dalle Autorita’ di vigilanza di piu’ di 100 paesi che sancisce il principio secondo cui la banca deve detenere un livello minimo di capitale per fa fronte ai rischi verso cui e’ esposta.
L’accordo si base su tre PILASTRI.
- - reguisiti patrimoniali minimi, che dovranno tenere conto del rischio operativo e del rischio di mercato;
- - il controllo delle banche centrali in materia di patrimonializzazione e assunzione dei rischi, le quali potranno imporre una copertura superiore ai requisiti minimi;
- la disciplina del mercato e regole di trasparenza che provvedono maggiori informazioni al pubblico sui livelli patrimoniali, sui rischi e sulla loro gestioneò
L’accordo potra’ consentire la disponibilita’ di ulteriori risorse creditizie pur nel rispetto di criteri di valutazione degli indici di rischiosita’ (rating) maggiormente selettivi e nella riduzione dei margini di discrezionalita’ da parte delle strutture commerciali delle banche.