Dal 1 febbraio parte la nuova moratoria sui mutui immobiliari

di CasaToday il 14 gennaio 2010

Grazie all’accordo tra l’associazione bancaria italiana e le principali organizzazioni per la difesa del consumo dal prossimo 1 febbraio parte la nuova moratoria per i mutui immobiliari.

Coloro che stanno pagando il mutuo per l’acquisto della propria casa e si trovano in una situazione di difficoltà potranno chiedere di sospendere il pagamento delle rate fino ad un anno di tempo e comunque entro il 31 gennaio 2011.

La sospensione del pagamento riguarda la rata intera ovvero sia la quota capitale che la quota interessi e non sono escluse le famiglie che allo stato attuale si trovano già in una situazione di morosità purché non si siano superati i 180 giorni.

E’ bene precisare che l’iniziativa di Abi è facoltativa per le banche per cui occorrerà capire quali istituti partecipano e quali no.

Sono 130.000 le famiglie italiane alle quali potrebbe interessare la moratoria anche se al momento questa cifra proviene da un’ipotesi. Al momento intesa San Paolo, Unicredit e il Monte dei Paschi di Siena si sono dichiarate disponibili a venire incontro ai propri clienti.

L’Abi metterà a disposizione dei navigatori del suo sito Internet www.abi.it i moduli necessari per la richiesta della sospensione delle rate come peraltro già disponibili nelle agenzie bancarie. Tuttavia il modulo compilato potrà essere consegnato allo sportello solo esclusivamente dopo il 1 febbraio prossimo.

Le agevolazioni riguardano una particolare categoria di famiglie. Al fine dell’ottenimento della sospensione occorre non superare i € 40.000 lordi annui ed il mutuo per il quale ci si trova in difficoltà non deve superare i € 150.000 oltre ad essere stato acceso per l’acquisto di una prima casa che dovrà corrispondere anche all’abitazione principale.

Per quanto riguarda le condizioni di difficoltà e se dovranno dipendere da situazioni negative straordinarie come l’esempio un licenziamento o l’ingresso in cassa integrazione. Un’ultima importante precisazione riguarda il periodo nel quale le difficoltà si sono avverate: solo coloro che riusciranno a dimostrare il verificarsi della condizione di difficoltà durante il 2009 o nel corso del 2010 potranno accedere alla sospensione della rata.

Ciò restringe in maniera significativa il campo d’applicazione dell’accordo visto che coloro che ad esempio sono stati licenziati o sono andati in cassa integrazione durante il 2008 non potranno beneficiare dell’agevolazione.

G.F.

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