Il blocco riguarda gli inquilini con reddito annuo familiare lordo inferiore a 27.000 Euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare:
persone ultrasessantacinquenni; malati terminali; portatori di handicap con invalidità superiore al 66% e che non siano in possesso di altra abitazione
adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. Alle stesse condizioni il blocco opera per nuclei familiari con figli fiscalmente a carico.
Il blocco riguarda i Comuni capoluogo di provincia, i Comuni confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti,
nonché i Comuni di cui alla delibera CIPE 87/2003.
Per le modalità procedimentali di richiesta della sospensione e per l’opposizione valgono le disposizioni di cui alla Legge 9/2007:
la sospensione inizia con la presentazione alla Cancelleria del Tribunale territorialmente competente o con la presentazione all’Ufficiale Giudiziario
della autocertificazione redatta con le modalità di cui agli articoli 21 e 38 Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000,
attestante la sussistenza dei requisiti di Legge.
Il proprietario può contestare la sussistenza dei requisiti, mediante ricorso al Tribunale territorialmente competente.
Per tutto il periodo di sospensione il conduttore deve corrispondere una maggiorazione del canone del 20%.
Il blocco riguarda gli inquilini con reddito annuo familiare lordo inferiore a 27.000 Euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare:
- Persone ultrasessantacinquenni;
- malati terminali;
- portatori di handicap con invalidità superiore al 66% e che non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.
Alle stesse condizioni il blocco opera per nuclei familiari con figli fiscalmente a carico.
Il blocco riguarda i Comuni capoluogo di provincia, i Comuni confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti,
nonché i Comuni di cui alla delibera CIPE 87/2003.
Per le modalità procedimentali di richiesta della sospensione e per l’opposizione valgono le disposizioni di cui alla Legge 9/2007: la sospensione inizia con la presentazione alla Cancelleria del Tribunale territorialmente competente o con la presentazione all’Ufficiale Giudiziario della autocertificazione redatta con le modalità di cui agli articoli 21 e 38 Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la sussistenza dei requisiti di Legge.
Il proprietario può contestare la sussistenza dei requisiti, mediante ricorso al Tribunale territorialmente competente.
Per tutto il periodo di sospensione il conduttore deve corrispondere una maggiorazione del canone del 20%.
Avv .Matteo Rezzonico
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