Quando l’attività è svolta per più Condomini, è soggetta ad IVA 20%

di tonino veronesi il 5 luglio 2009

Quando l’attività di amministratore di condominio sia  per più di un condominio, non si considera realizzato
un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e quindi i compensi andranno maggiorati dell’Iva al 20%.
Questo  il contenuto della sentenza della Cassazione 13 marzo 2009, numero 6.136,
estraiamo dalla richiamata sentenza 6136/2009:
-l’amministratore di più condomini  svolge un’attività professionale autonoma, senza coordinamento con un soggetto titolare di un’attività o di un’impresa,
e non può essere considerato un collaboratore ai fini della disciplina di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49 (TUIR),
mancando l’elemento della “unitarietà” del rapporto con il beneficiario della prestazione.
Detta norma specifica chiaramente che le attività, per essere ricondotte a quella disciplina, devono svolgersi “senza vincolo di subordinazione,
a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita”.
ToninoVeronesi

Quando l’attività di amministratore di condominio sia  per più di un condominio, non si considera realizzato un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e quindi i compensi andranno maggiorati dell’Iva al 20%.

Questo  il contenuto della sentenza della Cassazione 13 marzo 2009, numero 6.136, estraiamo dalla richiamata sentenza 6136/2009:

amministratore di condominio“L’amministratore di più condomini  svolge un’attività professionale autonoma, senza coordinamento con un soggetto titolare di un’attività o di un’impresa, e non può essere considerato un collaboratore ai fini della disciplina di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49 (TUIR), mancando l’elemento della “unitarietà” del rapporto con il beneficiario della prestazione.”

Detta norma specifica chiaramente che le attività, per essere ricondotte a quella disciplina, devono svolgersi “senza vincolo di subordinazione, a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita”.

Tonino Veronesi

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