Quando l’attività di amministratore di condominio sia  per più di un condominio, non si considera realizzato
un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e quindi i compensi andranno maggiorati dell’Iva al 20%.
Questo  il contenuto della sentenza della Cassazione 13 marzo 2009, numero 6.136,
estraiamo dalla richiamata sentenza 6136/2009:
-l’amministratore di più condomini  svolge un’attività professionale autonoma, senza coordinamento con un soggetto titolare di un’attività o di un’impresa,
e non può essere considerato un collaboratore ai fini della disciplina di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49 (TUIR),
mancando l’elemento della “unitarietà ” del rapporto con il beneficiario della prestazione.
Detta norma specifica chiaramente che le attività , per essere ricondotte a quella disciplina, devono svolgersi “senza vincolo di subordinazione,
a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita”.
ToninoVeronesi
Quando l’attività di amministratore di condominio sia  per più di un condominio, non si considera realizzato un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e quindi i compensi andranno maggiorati dell’Iva al 20%.
Questo  il contenuto della sentenza della Cassazione 13 marzo 2009, numero 6.136, estraiamo dalla richiamata sentenza 6136/2009:
“L’amministratore di più condomini  svolge un’attività professionale autonoma, senza coordinamento con un soggetto titolare di un’attività o di un’impresa, e non può essere considerato un collaboratore ai fini della disciplina di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49 (TUIR), mancando l’elemento della “unitarietà ” del rapporto con il beneficiario della prestazione.”
Detta norma specifica chiaramente che le attività , per essere ricondotte a quella disciplina, devono svolgersi “senza vincolo di subordinazione, a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita”.
Tonino Veronesi
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