prostitute come vicine di casa
Capita di sentire le perplessità e le preoccupazioni di quanti, alla luce del ddl Carfagna teso a “ripulire” le strade mediante il divieto di prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, paventano il proliferare delle “case chiuse”.
Pare, infatti, fondato il rischio che il fenomeno combattuto a suo tempo dalla legge Merlin possa comportare seri malumori all’interno dei condomini: dalle questioni di carattere meramente morale al rischio di deprezzamento dell’immobile, dall’andirivieni incontrollabile dei clienti al disturbo della quiete.
A onor del vero, il ddl prevede una forma di tutela a favore dei condomini: “Nel regolamento condominiale di fabbricati destinati a civile abitazione, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del codice civile, possono essere previsti il divieto o limitazioni all’esercizio della prostituzione nel medesimo fabbricato”.
Nell’attesa della modifica del regolamento, però, poco o nulla si potrà fare per contrastare il fenomeno in merito al quale, con particolare riguardo alle locazioni, si è espressa persino la Corte di Cassazione. Il locatore che non sa di aver affidato il proprio appartamento a una “lucciola” non può essere punito: venire a conoscenza solo in un secondo momento che l’appartamento che si è dato in locazione è usato come casa d’appuntamenti può solo costituire connivenza non punibile rispetto ad un’attività di per sé lecita in cui non aveva affatto concorso, senza alcun dolo.
Trattandosi di un delitto deve sussistere il dolo o quantomeno la consapevolezza di compiere un’attività che può favorire l’altrui prostituzione.
Pertanto la successiva conoscenza dell’attività di prostituzione non spiega come possa integrare il reato di favoreggiamento, né come sia possibile facilitare lo svolgimento dell’attività di prostituzione. (Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 19957/2005).
La questione si complica nel caso in cui la parte conduttrice accoglie stabilmente una “lucciola”: in tema di reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, integra il delitto di favoreggiamento alla prostituzione il prendere in locazione, nell’interesse di una prostituta, un immobile dove quest’ultima possa esercitare il meretricio. (Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 810/2009).
A conferma della gravità della situazione, sulla presenza delle “lucciole” in condominio è intervenuto anche il sindaco di Verona, Flavio Tosi, il quale in data 24 febbraio 2009 ha firmato l’ordinanza n. 17 (fonte: sito web del Comune di Verona) che vieta il disturbo e la lesione della civile convivenza all’interno dei condomini. Nello specifico l’ordinanza vieta la prostituzione negli edifici condominiali quando, a seguito delle consentite verifiche della Polizia municipale, venga accertato che essa provochi disturbo alla tranquillità degli altri residenti o offenda la civile convivenza per le modalità con cui essa si svolge.
Non si tratta perciò di un’ordinanza antiprostituzione in casa, ma di un provvedimento generale che mira a tutelare i cittadini dalle molestie nel condominio, stabilendo una soluzione laddove la prostituzione arrechi disturbo sistematico e continuativo durante il giorno e la notte per il continuo movimento di gente per le scale, per l’adescamento al di fuori dell’edificio stesso e per il degrado che ne consegue.